POSTI DISPONIBILI Professioni sanitarie anno accademico 2011/2012

Decreto Ministeriale 5 luglio 2011

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie anno accademico 2011.

 

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art.1, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270 ” Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le  classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;

VISTO l’art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l’art.39, comma 5, così  come sostituito dall’art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione”;

VISTE le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2011-2012, riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2011-2012 che il Ministero della Salute  ha  effettuato ai sensi dell’art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento  ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;

VISTO il parere espresso dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

TENUTO conto dell’istruttoria compiuta  secondo gli elementi di cui all’art.3, comma 1, lettera  a) della legge n.264/1999;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di  accogliere l’offerta potenziale formativa definita da tutte le  Università qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora ne risulti complessivamente al di sopra , riconducendola alle esigenze dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi;

RITENUTO di  definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

RITENUTO, pertanto, di determinare per l’anno accademico 2011/2012 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea  delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

D E C R E T A:

Art.1

1. Limitatamente all’anno accademico 2011/2012, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Classe SNT/1
Corsi di laurea in

Infermieristica

n.

15.781

Ostetricia

n.

973

Infermieristica pediatrica

n.

318

Classe SNT/2
Corsi di laurea in

Podologia

n.

138

Fisioterapia

n.

2.206

Logopedia  

n.

563

Ortottica e Assistenza Oftalmologica  

n.

232

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva  

n.

322

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica  

n.

303

Terapia occupazionale  

n.

262

Educazione professionale  

n.

694

 

Classe SNT/3
Corsi di laurea in

Tecniche audiometriche  

n.

85

Tecniche di laboratorio biomedico  

n.

1.116

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia  

n.

1.441

Tecniche di neurofisiopatologia

n.

121

Tecniche ortopediche

n.

142

Tecniche audioprotesiche

n.

262

Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

n.

198

Igiene Dentale

n.

603

Dietistica

n.

353

Classe SNT/4
Corsi di laurea in

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

n.

753

Assistenza sanitaria

n.

254

2. Agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati i  posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data  18 maggio 2011  citate in premesse.

Art.2

1. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data   18 maggio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

TABELLE DEFINIZIONE POSTI PROFESSIONI SANITARIE 2010/2011

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